Art. 42.
             Procedimento per la sospensione e la revoca
                 dell'autorizzazione e della licenza
 
   1.  Verificatisi  uno  dei casi previsti dall'art. 41, comma 1, il
comune notifica all'interessato, entro il termine di  novanta  giorni
dalla  data  della  violazione,  il  verbale  di  accertamento  della
violazione stessa  fissando  il  termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione delle deduzioni.
   2.  Il  comune,  qualora  ritenga fondato l'accertamento, fissa le
sanzioni da comminare all'autore della violazione.
   3.  La  sospensione  della  licenza  o  dell'autorizzazione   sono
irrogate  per un minimo di sette giorni ed un massimo di mesi sei. La
revoca e'  disposta  in  caso  di  infrazione  grave  o  di  recidiva
reiterata.
   4.  Il soggetto che sia incorso nella revoca non puo' ottenere una
nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due
anni dalla data del provvedimento di revoca.
   5.  Contro  il  provvedimento   di   revoca   o   di   sospensione
dell'autorizzazione  o  della  licenza  l'interessato puo' ricorrere,
entro trenta  giorni  dalla  notifica,  al  presidente  della  giunta
provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i
quali il ricorso si intende respinto.