Art. 43.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
 
   1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle sanzioni penali, ove il
fatto costituisca  reato  ai  sensi  della  normativa  vigente,  sono
stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    a)  da  lire  500  mila  a lire 2 milioni in caso di esercizio di
servizi pubblici non di  linea  per  via  d'acqua  in  assenza  della
prescritta autorizzazione o licenza;
    b)  da  lire  100  mila a lire 400 mila in caso di inottemperanza
agli obblighi stabiliti nel  provvedimento  di  autorizzazione  o  di
licenza;
    c)  da  lire  200  a  lire  800  mila  in  caso  di violazione di
disposizioni di legge o regolamenti.
   2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a)  la  sanzione  e'
irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.