Art. 43. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza; b) da lire 100 mila a lire 400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza; c) da lire 200 a lire 800 mila in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti. 2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a) la sanzione e' irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.