Art. 44.
                        Confisca e sequestro
 
   1.  Alla  violazione  di  cui  all'art.  43,  comma 1, lettera a),
consegue la sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  del
natante.
   2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  l'organo  che accerta la
violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione  nel
processo verbale di contestazione della violazione.
   3.  Avverso  i  provvedimenti  di  confisca  e  di  sequestro  gli
interessati  possono  proporre  opposizione  nei  termini  e  con  le
modalita' stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.