Art. 44. Confisca e sequestro 1. Alla violazione di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione. 3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalita' stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.