Art. 45.
                   Iscrizione di diritto al ruolo
 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge sono
iscritti di diritto al corrispondente ruolo di conducente di  natanti
a motore:
    a)  i  sostituti  dei  titolari  delle  licenze di taxi acqueo, a
condizione che siano compresi in graduatorie  di  collaboratori  gia'
adottate con provvedimenti comunali esecutivi al momento dell'entrata
in  vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e che possano attestare
l'anzianita' di un anno complessivo di imbarchi, come  sostituto,  su
natanti autorizzati;
    b) i gondolieri motoscafisti di cui all'art. 28, a condizione che
attestino  l'anzianita' di un anno complessivo di imbarchi su natanti
autorizzati;
    c) i dipendenti di imprese titolari di autorizzazione al servizio
di noleggio, in possesso  dei  titoli  professionali  di  navigazione
interna,   a   condizione   che   attestino  l'effettiva  prestazione
dell'attivita' di conducente di natanti autorizzati.