Art. 45. Iscrizione di diritto al ruolo 1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto al corrispondente ruolo di conducente di natanti a motore: a) i sostituti dei titolari delle licenze di taxi acqueo, a condizione che siano compresi in graduatorie di collaboratori gia' adottate con provvedimenti comunali esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e che possano attestare l'anzianita' di un anno complessivo di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati; b) i gondolieri motoscafisti di cui all'art. 28, a condizione che attestino l'anzianita' di un anno complessivo di imbarchi su natanti autorizzati; c) i dipendenti di imprese titolari di autorizzazione al servizio di noleggio, in possesso dei titoli professionali di navigazione interna, a condizione che attestino l'effettiva prestazione dell'attivita' di conducente di natanti autorizzati.