Art. 46.
                           Trasferibilita'
 
   1. I titolari di licenza o autorizzazione per i  servizi  pubblici
non di linea effettuati con natanti a motore, a partire dalla data di
entrata  in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21, hanno titolo a
trasferire o portare a termine  procedimenti  di  trasferimento  gia'
iniziati  delle  licenze o autorizzazioni stesse, con le modalita' di
cui all'art. 20.