Art. 46. Trasferibilita' 1. I titolari di licenza o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea effettuati con natanti a motore, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21, hanno titolo a trasferire o portare a termine procedimenti di trasferimento gia' iniziati delle licenze o autorizzazioni stesse, con le modalita' di cui all'art. 20.