Art. 47. G o n d o l i e r i 1. I titolari che non esercitano l'attivita' di gondoliere e che sono in possesso della licenza devono entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge trasferire la licenza. 2. Allo spirare inutilmente del termine di cui al comma 1, il comune procede alla revoca delle licenze non trasferite e al loro rilascio mediante emissione di un bando di concorso tra gondolieri titolari. Le licenze resesi disponibili successivamente alla emissione del bando di concorso sono rilasciate nel rispetto della graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere. 3. Nel caso di trasferimento di cui al comma 1 avvenga a favore di altro titolare di licenza e questi restituisca la propria al comune, per il rilascio delle licenze disponibili, si applica il comma 2. 4. L'essere iscritti alla data di entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21, alla graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere in qualita' di sostituti costituisce, nel rispetto del criterio di anzianita' di servizio, titolo preferenziale ai fini del rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attivita' di gondoliere che si rendono disponibili per effetto dei commi 2 e 3. 5. Il trasferimento ed il rilascio della licenza di cui ai commi 1, 2 e 3 e' consentito anche a favore dei sostituti che esercitano consecutivamente da almeno due anni effettivi per conto del padre titolare, che abbia almeno 15 anni di servizio o abbia compiuto il sessantesimo anno di eta'. La certificazione relativi e' attestata dall'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere. 6. All'entrata in vigore della presente legge i sostituti dei titolari sono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'art. 13 a condizione che siano compresi nella graduatoria del ruolo dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia gia' adottata con provvedimenti esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e che possano attestare l'anzianita' di sei mesi complessivi di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati. 7. Sono altresi' iscritti di diritto al ruolo di cui all'art. 13 con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere del termine di cui al comma 1 i sostituti che abbiano superato l'esame per l'iscrizione alla graduatoria dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale dopo l'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e prima dell'entrata in vigore della presente legge. 8. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dall'art. 19.