Art. 47.
                         G o n d o l i e r i
 
   1. I titolari che non esercitano l'attivita' di gondoliere  e  che
sono  in possesso della licenza devono entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della presente legge trasferire la licenza.
   2. Allo spirare inutilmente del termine di  cui  al  comma  1,  il
comune  procede  alla  revoca  delle licenze non trasferite e al loro
rilascio mediante emissione di un bando di  concorso  tra  gondolieri
titolari.   Le   licenze   resesi  disponibili  successivamente  alla
emissione del bando di concorso sono rilasciate  nel  rispetto  della
graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e
la tutela del gondoliere.
   3. Nel caso di trasferimento di cui al comma 1 avvenga a favore di
altro  titolare di licenza e questi restituisca la propria al comune,
per il rilascio delle licenze disponibili, si applica il comma 2.
   4. L'essere iscritti alla data di entrata in vigore della legge 15
gennaio 1992, n. 21, alla graduatoria tenuta  presso  l'Ente  per  la
conservazione della gondola e la tutela del gondoliere in qualita' di
sostituti  costituisce,  nel  rispetto  del criterio di anzianita' di
servizio, titolo preferenziale ai fini del rilascio delle licenze per
l'esercizio dell'attivita' di gondoliere che si  rendono  disponibili
per effetto dei commi 2 e 3.
   5.  Il  trasferimento ed il rilascio della licenza di cui ai commi
1, 2 e 3 e' consentito anche a favore dei  sostituti  che  esercitano
consecutivamente  da  almeno  due  anni effettivi per conto del padre
titolare, che abbia almeno 15 anni di servizio o  abbia  compiuto  il
sessantesimo  anno  di  eta'. La certificazione relativi e' attestata
dall'Ente  per  la  conservazione  della  gondola  e  la  tutela  del
gondoliere.
   6.  All'entrata  in  vigore  della  presente legge i sostituti dei
titolari sono iscritti di diritto nel ruolo  di  cui  all'art.  13  a
condizione  che  siano  compresi  nella  graduatoria  del  ruolo  dei
sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale
per il servizio pubblico di gondola  nella  citta'  di  Venezia  gia'
adottata  con  provvedimenti  esecutivi  al  momento  dell'entrata in
vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21  e  che  possano  attestare
l'anzianita'  di sei mesi complessivi di imbarchi, come sostituto, su
natanti autorizzati.
   7. Sono altresi' iscritti di diritto al ruolo di cui  all'art.  13
con  decorrenza  dal primo giorno successivo allo scadere del termine
di cui al comma 1  i  sostituti  che  abbiano  superato  l'esame  per
l'iscrizione  alla graduatoria dei sostituti di cui agli articoli 3 e
4 del vigente regolamento comunale dopo  l'entrata  in  vigore  della
legge  15  gennaio  1992,  n. 21 e prima dell'entrata in vigore della
presente legge.
   8. Entro 18 mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  il  regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a
quello stabilito dall'art. 19.