Art. 49.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2 della presente
legge, di lire 100 milioni limitatamente all'anno 1994, si fa  fronte
mediante   utilizzo   dei  fondi  gia'  iscritti  al  capitolo  45280
denominato "Contributi in  conto  capitale  per  l'adeguamento  della
viabilita' statale, al fine di migliorare la mobilita' e la sicurezza
del sistema dei trasporti regionali (art. 3, comma 1, lettere a), b),
c),  h),  i),  art.  7  e  art.  16,  comma 2, lettera a) della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39)" dello stato di  previsione  della
spesa  del  bilancio  pluriennale  1993-1995  che  offre  sufficiente
copertura. Nel medesimo stato di previsione e' istituito il  capitolo
45792  denominato  "Contributi  una-tantum per il miglioramento delle
condizioni di servizi di trasporto per i soggetti portatori di  hand-
icap",  con  lo  stanzianiento  di  lire  100  milioni  per  la  sola
competenza.
   2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie
per  il  rimborso  delle  spese  per   l'esercizio   delle   deleghe,
quantificate per l'anno 1994 in lire 30 milioni, si provvede mediante
utilizzo  dei  fondi  gia'  iscritti  al  capitolo 4100 "Fondo per il
finanziamento delle funzioni amministrative delegate  alle  province"
del  bilancio  pluriennale 1993-1995. Per gli anni successivi al 1994
si procedera' ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9  dicembre
1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.