Art. 49. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2 della presente legge, di lire 100 milioni limitatamente all'anno 1994, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi gia' iscritti al capitolo 45280 denominato "Contributi in conto capitale per l'adeguamento della viabilita' statale, al fine di migliorare la mobilita' e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), h), i), art. 7 e art. 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 che offre sufficiente copertura. Nel medesimo stato di previsione e' istituito il capitolo 45792 denominato "Contributi una-tantum per il miglioramento delle condizioni di servizi di trasporto per i soggetti portatori di hand- icap", con lo stanzianiento di lire 100 milioni per la sola competenza. 2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie per il rimborso delle spese per l'esercizio delle deleghe, quantificate per l'anno 1994 in lire 30 milioni, si provvede mediante utilizzo dei fondi gia' iscritti al capitolo 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province" del bilancio pluriennale 1993-1995. Per gli anni successivi al 1994 si procedera' ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.