Art. 5. Servizio di noleggio con conducente con natante a motore 1. Il servizio di noleggio con conducente e' rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo e situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 3. Il servizio non puo' essere eseguito per destinazioni fisse con continuita' e periodicita'. 4. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone viene qualificato servizio gran turismo. 5. Il servizio puo' essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.