Art. 5.
      Servizio di noleggio con conducente con natante a motore
 
   1.  Il  servizio  di noleggio con conducente e' rivolto all'utenza
specifica che avanza apposita richiesta presso la  sede  del  vettore
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
   2.  Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli
specchi d'acqua e presso  i  pontili  d'attracco  in  concessione  al
vettore,  diversi  da  quelli  adibiti  al  servizio di taxi acqueo e
situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
   3. Il servizio non puo' essere eseguito per destinazioni fisse con
continuita' e periodicita'.
   4. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con  natanti
a  motore  di  portata superiore alle venti persone viene qualificato
servizio gran turismo.
   5. Il servizio puo' essere esercitato solo da soggetti  muniti  di
apposita autorizzazione rilasciata dal comune.