Art. 50.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44
dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello  della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del Veneto.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 30 dicembre 1993
 
                               PUPILLO