Art. 50. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del Veneto. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 30 dicembre 1993 PUPILLO