Art. 7. Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi 1. Il servizio pubblico di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani e' rivolto all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione. 2. Il servizio puo' essere effettuato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. 3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla fissazione dello spazio necessario allo stanziamento dei natanti e al rispetto di specifiche condizioni di esercizio fissate dalle autorita' competenti. 4. Le persone da adibire alla condotta dei natanti debbono essere in possesso delle prescritte abilitazioni per la guida dei natanti stessi. 5. I natanti autorizzati ad esercitare il servizio da noleggio con conducente possono anche esercitare il servizio di rimorchio dello sci acquatico purche' ne siano autorizzati a norma della presente legge. E' fatto divieto ai predetti natanti di trasportare altre persone durante l'operazione di rimorchio dello sci acquatico. 6. I natanti a motore adibiti al rimorchio dello sci acquatico debbono essere muniti di apposito sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla competente autorita'. 7. E' vietato eseguire il rimorchio contemporaneo di oltre due sciatori acquatici. 8. Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo venga a cessare il servizio di rimorchio, l'utente del servizio puo' prendere posto sul natante esclusivamente per essere ricondotto al posto di partenza. 9. Sul natante puo' prendere posto un accompagnatore oltre il conduttore. La presenza sul natante di un accompagnatore esperto nel nuoto e' obbligatoria se lo sciatore acquatico e' minore di anni diciotto.