Art. 7.
            Rimorchio di persone munite di sci acquatici
                     effettuato per conto terzi
 
   1. Il servizio pubblico di rimorchio  di  persone  munite  di  sci
acquatici  o di acquaplani e' rivolto all'utenza specifica che avanza
presso la sede del vettore apposita  richiesta  per  una  determinata
prestazione.
   2.  Il  servizio puo' essere effettuato solo da soggetti muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
   3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla  fissazione
dello  spazio  necessario allo stanziamento dei natanti e al rispetto
di  specifiche  condizioni  di  esercizio  fissate  dalle   autorita'
competenti.
   4.  Le persone da adibire alla condotta dei natanti debbono essere
in possesso delle prescritte abilitazioni per la  guida  dei  natanti
stessi.
   5. I natanti autorizzati ad esercitare il servizio da noleggio con
conducente  possono  anche  esercitare il servizio di rimorchio dello
sci acquatico purche' ne siano autorizzati  a  norma  della  presente
legge.  E'  fatto  divieto  ai  predetti natanti di trasportare altre
persone durante l'operazione di rimorchio dello sci acquatico.
   6. I natanti a motore adibiti al  rimorchio  dello  sci  acquatico
debbono  essere  muniti  di  apposito sistema di aggancio e rimorchio
riconosciuto idoneo dalla competente autorita'.
   7. E' vietato eseguire il rimorchio  contemporaneo  di  oltre  due
sciatori acquatici.
   8. Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo
venga  a cessare il servizio di rimorchio, l'utente del servizio puo'
prendere posto sul natante esclusivamente per  essere  ricondotto  al
posto di partenza.
   9.  Sul  natante  puo'  prendere  posto un accompagnatore oltre il
conduttore. La presenza sul natante di un accompagnatore esperto  nel
nuoto  e'  obbligatoria  se  lo  sciatore acquatico e' minore di anni
diciotto.