Art. 8.
                Servizio di noleggio senza conducente
 
   1. Il servizio di noleggio senza conducente puo' essere esercitato
solo da soggetti muniti di  apposita  autorizzazione  rilasciata  dal
comune.
   2.  E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non
munite delle idoneita' eventualmente prescritte per la  condotta  dei
mezzi stessi.