Art. 8. Servizio di noleggio senza conducente 1. Il servizio di noleggio senza conducente puo' essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. 2. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite delle idoneita' eventualmente prescritte per la condotta dei mezzi stessi.