Art. 9. Idoneita' natanti 1. I natanti a motore adibiti ai servizi pubblici non di linea di cui all'art. 3 devono essere muniti delle idoneita' alla navigazione previste dalla legge ed iscritti nei registri delle autorita' competenti. 2. I natanti a motore destinati al trasporto di persone che circolano abitualmente nella laguna di Venezia devono essere iscritti nei registri tenuti dall'autorita' marittima. 3. L'autorita' competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni prevede per i natanti a motore prescrizioni particolari relative alla potenza dei mezzi di propulsione installati, alla conformazione degli scafi e ad ogni altro accorgimento tecnico finalizzato alla riduzione dei livelli d'inquinamento prodotto dal moto ondoso.