Art. 9.
                          Idoneita' natanti
 
   1.  I natanti a motore adibiti ai servizi pubblici non di linea di
cui all'art. 3 devono essere muniti delle idoneita' alla  navigazione
previste  dalla  legge  ed  iscritti  nei  registri  delle  autorita'
competenti.
   2. I natanti a  motore  destinati  al  trasporto  di  persone  che
circolano abitualmente nella laguna di Venezia devono essere iscritti
nei registri tenuti dall'autorita' marittima.
   3.  L'autorita'  competente  al  rilascio  delle  licenze  e delle
autorizzazioni  prevede  per  i   natanti   a   motore   prescrizioni
particolari   relative   alla   potenza   dei  mezzi  di  propulsione
installati,  alla  conformazione  degli  scafi  e   ad   ogni   altro
accorgimento   tecnico   finalizzato   alla   riduzione  dei  livelli
d'inquinamento prodotto dal moto ondoso.