Art. 2.
 
   1. L'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 e' cosi'
modificato:
     a) nel comma 2 sono soppresse le lettere b1, b2, b3;
     b) nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente:
   "Ai  soli  fini  della presente legge sono definiti 'insediamenti'
una pluralita' di costruzioni interconnesse, o costruzioni singole  o
isolate aventi cubatura superiore a mc. 5000";
     c)  nel  comma  4,  dopo  le parole "insediamenti abusivi", sono
soppresse le parole: "nonche' gli abusi isolati o singoli".