Art. 2. 1. L'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 e' cosi' modificato: a) nel comma 2 sono soppresse le lettere b1, b2, b3; b) nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai soli fini della presente legge sono definiti 'insediamenti' una pluralita' di costruzioni interconnesse, o costruzioni singole o isolate aventi cubatura superiore a mc. 5000"; c) nel comma 4, dopo le parole "insediamenti abusivi", sono soppresse le parole: "nonche' gli abusi isolati o singoli".