Art. 3.
 
   1. L'art. 8 della legge regionale  14  dicembre  1991,  n.  28  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  8  (Modalita' di recupero delle costruzioni singole od iso-
late)
   1. Per il recupero delle costruzioni  singole  o  isolate  di  cui
all'art.  6  non  e'  necessaria  la variante urbanistica, per cui la
sanatoria si consegue con il rilascio della concessione edilizia, nel
rispetto dei limiti e delle procedure previste  dal  Capo  III  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
   2.  Il  Comune  definira'  i  criteri  per la individuazione della
superficie fondiaria di pertinenza delle costruzioni abusive, nonche'
per  la  determinazione  delle  aree  da   destinare   a   standards,
relativamente  alle  volumetrie  abusive  eccedenti quelle consentite
dallo strumento urbanistico in vigore al momento del  rilascio  della
concessione.  Il  Comune  definira',  altresi',  i  casi in cui sara'
possibile porre a carico dei privati oneri equivalenti alla  cessione
di aree per standards.
   3.  Il Comune potra', in presenza di costruzioni singole o isolate
che abbiano forti relazioni con l'esistente e che facciano  parte  di
un  contesto  sociale  ed economico consolidato, predisporre Piani di
Recupero per tali  episodi  edilizi  da  sottoporre  all'approvazione
della Regione Basilicata.