Art. 3. 1. L'art. 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Modalita' di recupero delle costruzioni singole od iso- late) 1. Per il recupero delle costruzioni singole o isolate di cui all'art. 6 non e' necessaria la variante urbanistica, per cui la sanatoria si consegue con il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal Capo III della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. Il Comune definira' i criteri per la individuazione della superficie fondiaria di pertinenza delle costruzioni abusive, nonche' per la determinazione delle aree da destinare a standards, relativamente alle volumetrie abusive eccedenti quelle consentite dallo strumento urbanistico in vigore al momento del rilascio della concessione. Il Comune definira', altresi', i casi in cui sara' possibile porre a carico dei privati oneri equivalenti alla cessione di aree per standards. 3. Il Comune potra', in presenza di costruzioni singole o isolate che abbiano forti relazioni con l'esistente e che facciano parte di un contesto sociale ed economico consolidato, predisporre Piani di Recupero per tali episodi edilizi da sottoporre all'approvazione della Regione Basilicata.