Art. 4. 1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 sono soppresse le seguenti parole: "nonche' le costruzioni singole e/o isolate di cui alla categoria b2". 2. L'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 e' cosi' modificato: a) nel comma 4 le parole "nullaosta da parte dell'Ufficio BB.AA. della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "parere da parte della Commissione Regionale per i Beni Ambientali"; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il rilascio della concessione in sanatoria di costruzioni ricadenti in area vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e' subordinato alla previa acquisizione della prescritta autorizzazione da parte della Regione Basilicata", ai sensi della L.R. 2 settembre 1993, n. 50.