Art. 4.
 
   1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14 dicembre 1991,
n.  28  sono  soppresse  le  seguenti parole: "nonche' le costruzioni
singole e/o isolate di cui alla categoria b2".
   2. L'art. 10 della legge regionale 14  dicembre  1991,  n.  28  e'
cosi' modificato:
     a) nel comma 4 le parole "nullaosta da parte dell'Ufficio BB.AA.
della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "parere da parte della
Commissione Regionale per i Beni Ambientali";
     b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
     "5.  Il  rilascio  della concessione in sanatoria di costruzioni
ricadenti in area vincolata ai sensi della legge 29 giugno  1939,  n.
1497   e'  subordinato  alla  previa  acquisizione  della  prescritta
autorizzazione da parte della Regione  Basilicata",  ai  sensi  della
L.R. 2 settembre 1993, n. 50.