Art. 5. 1. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 17 gennaio 1994. BOCCIA ---------- COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA Legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28, recante norme in materia di controllo dell'attivita' edilizia e di recupero delle opere abusive". Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Il Governo ha, peraltro, precisato che la normativa dettata nel secondo comma della lettera b) dell'art. 4, si deve applicare anche alle costruzioni ricadenti nelle aree vincolate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431. Il Commissario del Governo PROFILI