Art. 10. Revoca delle autorizzazionl allo scarico Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonche' dalla normativa regionale vigente. Sono fatte salve le specifiche competenze attribuite nelle materia del presente articolo alle Amministrazioni Provinciali dalla normativa statale vigente. L'Autorita' competente al controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'Autorita' competente revoca l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico.