Art. 10.
              Revoca delle autorizzazionl allo scarico
 
   Le  autorizzazioni  allo scarico devono essere revocate in caso di
mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla Legge 10 maggio  1976,
n.  319  e  sue  modifiche  ed  integrazioni, nonche' dalla normativa
regionale vigente.
   Sono fatte salve le specifiche competenze attribuite nelle materia
del  presente  articolo  alle   Amministrazioni   Provinciali   dalla
normativa statale vigente.
   L'Autorita'  competente  al  controllo, salvo l'applicazione delle
sanzioni previste dalle leggi,  prima  di  revocare  l'autorizzazione
assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.
   Decorso  il  termine  senza che l'interessato vi abbia provveduto,
l'Autorita'   competente    revoca    l'autorizzazione    ingiungendo
l'immediata cessazione dello scarico.