Art. 12.
            Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico
 
   E' istituito  il  Comitato  Tecnico-Scientifico  con  funzioni  di
consulenza  della  Giunta  Regionale nelle materie disciplinate dalla
presente legge.
   Il Comitato e' composto:
     a) dal Presidente della Giunta Regionale o da altro assessore da
lui delegato che lo presiede;
     b)  dai  responsabili  dei  Presidi  Multizonali  di  Igiene   e
Prevenzione di Potenza e Matera;
     c)   da  quattro  docenti  universitari  esperti  in  ingegneria
sanitaria, in idraulica, in geologia e in agraria;
     d) da quattro dirigenti regionali appartenenti  ai  Dipartimenti
Assetto  del  Territorio,  Sicurezza Sociale, Ambiente, Agricoltura e
Foreste.
   Svolge le  funzioni  di  segretario  un  dipendente  regionale  di
livello non inferiore al VII.
   Alla  nomina  dei componenti indicati alle lettere c) e d) nonche'
alla   nomina   del   segretario   provvede   la   Giunta   Regionale
contestualmente  all'adozione  dell'atto di costituzione del Comitato
stesso.
   Spetta al Comitato in particolare esprimere parere,  su  richiesta
del  Presidente  della Giunta e degli Assessori in ordine a questioni
rilevanti attinenti alle materie oggetto  del  Piano  di  risanamento
delle acque nonche' formulare proposte ai competenti organi regionali
ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano medesimo.
 
                              TITOLO Il
                      USO DELLE RISORSE IDRICHE