Art. 12. Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico E' istituito il Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni di consulenza della Giunta Regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Il Comitato e' composto: a) dal Presidente della Giunta Regionale o da altro assessore da lui delegato che lo presiede; b) dai responsabili dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione di Potenza e Matera; c) da quattro docenti universitari esperti in ingegneria sanitaria, in idraulica, in geologia e in agraria; d) da quattro dirigenti regionali appartenenti ai Dipartimenti Assetto del Territorio, Sicurezza Sociale, Ambiente, Agricoltura e Foreste. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al VII. Alla nomina dei componenti indicati alle lettere c) e d) nonche' alla nomina del segretario provvede la Giunta Regionale contestualmente all'adozione dell'atto di costituzione del Comitato stesso. Spetta al Comitato in particolare esprimere parere, su richiesta del Presidente della Giunta e degli Assessori in ordine a questioni rilevanti attinenti alle materie oggetto del Piano di risanamento delle acque nonche' formulare proposte ai competenti organi regionali ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano medesimo. TITOLO Il USO DELLE RISORSE IDRICHE