Art. 13.
                             Fabbisogni
 
   Le risorse idriche della Regione sono destinate a soddisfare:
    - gli usi civili;
    - gli usi irrigui;
    - gli usi industriali.
   Ai  fini  della  presente  normativa  l'uso  civile  dell'acqua e'
prioritaria. Per usi civili dell'acqua purche'  derivata  da  sistemi
pubblici di distribuzione si intendono: il domestico, il commerciale,
il comunitario, l'industriale (per uso potabile degli addetti).
   Le  acque  destinate  al consumo umano, utilizzate a tal fine allo
stato in  cui  si  trovano  o  dopo  trattamento,  qualunque  ne  sia
l'origine sia che si tratti di acque fornite al consumo, che di acque
utilizzate   in   un'impresa  alimentare  per  la  fabbricazione,  il
trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di  prodotti
o sostanze destinate al consumo umano e che possono avere conseguenze
sulla salubrita' del prodotto alimentare finale, sono sottoposte alla
disciplina  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni.
   I vincoli di destinazione delle acque ai fini  idropotabili  hanno
l'efficacia  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
marzo 1968, n. 1090 e sue modifiche ed integrazioni.