Art. 13. Fabbisogni Le risorse idriche della Regione sono destinate a soddisfare: - gli usi civili; - gli usi irrigui; - gli usi industriali. Ai fini della presente normativa l'uso civile dell'acqua e' prioritaria. Per usi civili dell'acqua purche' derivata da sistemi pubblici di distribuzione si intendono: il domestico, il commerciale, il comunitario, l'industriale (per uso potabile degli addetti). Le acque destinate al consumo umano, utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine sia che si tratti di acque fornite al consumo, che di acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano e che possono avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale, sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni. I vincoli di destinazione delle acque ai fini idropotabili hanno l'efficacia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 e sue modifiche ed integrazioni.