Art. 14.
                           P r e l i e v i
              I prelievi per i vari usi sono effettuati':
 
     a) da sorgenti;
     b) da falde sotterranee, freatiche ed artesiane attraverso pozzi
e/o gallerie filtranti;
     c) da acque superficiali quali laghi e fiumi, serbatoi  naturali
e/o artificiali.
   La  ricerca,  l'estrazione e l'utilizzazione delle acque di cui ai
precedenti punti a) e b) sono sottoposte alla  tutela  della  Regione
anche  ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla Legge 11
maggio  1989,  n.  183  nonche'  dellu  disciplina  vigente  per   la
salvaguardia  delle caratteristiche qualitative delle acque destinate
al consumo umano.
   La presente  disciplina  non  si  applica  alle  acque  termali  e
minerali.
   E'  fatta  salva  l'applicazione  della  Legge regionale 16 aprile
1984, n. 9, recante norme sulla prtezione del bacino idrominerale del
Vulture e relativo regolamento d'attuazione.