Art. 14. P r e l i e v i I prelievi per i vari usi sono effettuati': a) da sorgenti; b) da falde sotterranee, freatiche ed artesiane attraverso pozzi e/o gallerie filtranti; c) da acque superficiali quali laghi e fiumi, serbatoi naturali e/o artificiali. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque di cui ai precedenti punti a) e b) sono sottoposte alla tutela della Regione anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla Legge 11 maggio 1989, n. 183 nonche' dellu disciplina vigente per la salvaguardia delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano. La presente disciplina non si applica alle acque termali e minerali. E' fatta salva l'applicazione della Legge regionale 16 aprile 1984, n. 9, recante norme sulla prtezione del bacino idrominerale del Vulture e relativo regolamento d'attuazione.