Art. 15.
           Acquedotto, impianti di fognatura e depurazione
 
   Ai fini della presente normativa:
     a) per acquedotto si intende  il  complesso  degli  impianti  di
attingimento,  di  trattamento, di trasporto e di distribuzione delle
acque;
     b)  per  impianto  di  fognatura  si  intende  il  complesso  di
canalizzazione  atto  a  raccogliere  ed  allontanare da insediamenti
civili e/o produttivi tutte le  acque  di  scarico  superficiali  e/o
derivanti dalle attivita' in generale;
     c)  per  impianto  di  depurazione si intende l'insieme di opere
atte a  migliorare  la  qualita'  delle  acque  reflue  di  qualsiasi
provenienza  al  fine  del  loro  abbandono e/o riutilizzo nei limiti
imposti dalla legislazione vigente in materia di tutela  delle  acque
dall'inquinamento.
   Ai    fini    della    progettazione,   esecuzione   delle   opere
acquedottistiche,  fognarie  e  depurative  si  applicano  i  criteri
metodologici e le norme tecniche contenute negli allegati 2, 3, 4 e 5
alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato Internazionale delle acque
e successive normative statali in materia.