Art. 15. Acquedotto, impianti di fognatura e depurazione Ai fini della presente normativa: a) per acquedotto si intende il complesso degli impianti di attingimento, di trattamento, di trasporto e di distribuzione delle acque; b) per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazione atto a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi tutte le acque di scarico superficiali e/o derivanti dalle attivita' in generale; c) per impianto di depurazione si intende l'insieme di opere atte a migliorare la qualita' delle acque reflue di qualsiasi provenienza al fine del loro abbandono e/o riutilizzo nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Ai fini della progettazione, esecuzione delle opere acquedottistiche, fognarie e depurative si applicano i criteri metodologici e le norme tecniche contenute negli allegati 2, 3, 4 e 5 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato Internazionale delle acque e successive normative statali in materia.