Art. 18. Autorizzazione ed utilizzazione di acque sotterranee L'estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee e' sottoposta ad autorizzazione regionale. L'utilizzazione dell'acqua rinvenuta e' subordinata al rilascio di apposita autorizzazione che dovra' essere richiesta al competente ufficio regionale allegando all'istanza i seguenti atti: a) corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade il pozzo; b) planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 con l'ubicazione del pozzo nonche' di tutti gli altri pozzi preesistenti nella zona entro il raggio di m. 500; c) relazione tecnica generale, nella quale dovranno essere specificati: 1) l'uso dell'acqua; 2) il tipo di perforazione eseguito; 3) la profondita' ed il diametro del pozzo; 4) le caratteristiche del tubo di rivestimento e dei filtri; d) relazione geologica ed idrologica con particolare riguardo alla: 1) stratigrafia e precisazione della permeabilita' degli strati; 2) prove di pompaggio con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in particolare: tipo, potenza e profondita' di installazione della pompa; misurazione dei livelli statico e dinamico, nonche' dell'abbassamento residuo del pozzo ed, eventualmente, di quelli vicini; misura della portata e definizione della portata di esercizio, con calcoli e diagrammi; e) analisi delle acque emunte. L'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee e' rilasciata dal competente Ufficio Regionale.