Art. 18.
        Autorizzazione ed utilizzazione di acque sotterranee
 
   L'estrazione  e  l'utilizzazione  in  qualsiasi  forma delle acque
sotterranee e' sottoposta ad autorizzazione regionale.
   L'utilizzazione dell'acqua rinvenuta e' subordinata al rilascio di
apposita autorizzazione che dovra'  essere  richiesta  al  competente
ufficio regionale allegando all'istanza i seguenti atti:
     a)  corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del
bacino imbrifero in cui ricade il pozzo;
     b)  planimetria  a  curve  di  livello  in  scala  1:5.000   con
l'ubicazione  del pozzo nonche' di tutti gli altri pozzi preesistenti
nella zona entro il raggio di m. 500;
     c)  relazione  tecnica  generale,  nella  quale  dovranno essere
specificati:
     1) l'uso dell'acqua;
     2) il tipo di perforazione eseguito;
     3) la profondita' ed il diametro del pozzo;
     4) le caratteristiche del tubo di rivestimento e dei filtri;
     d) relazione geologica ed idrologica  con  particolare  riguardo
alla:
     1) stratigrafia e precisazione della permeabilita' degli strati;
     2)   prove   di   pompaggio   con   tutti  i  dati  delle  prove
opportunamente tabellati ed in particolare:
      tipo, potenza e profondita' di installazione della pompa;
      misurazione   dei   livelli   statico   e   dinamico,   nonche'
dell'abbassamento  residuo  del  pozzo  ed,  eventualmente, di quelli
vicini;
      misura della portata e definizione della portata di  esercizio,
con calcoli e diagrammi;
     e) analisi delle acque emunte.
   L'autorizzazione  per  l'estrazione  e l'utilizzazione delle acque
sotterranee e' rilasciata dal competente Ufficio Regionale.