Art. 19.
               Autorizzazione all'esercizio dei pozzi
 
   I titolari dei pozzi gia'  escavati  senza  autorizzazione  devono
farne  richiesta,  entro  180 giorni, dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
   Le modalita' di richiesta sono:
     a) per i pozzi di profondita' compresa entro 30  mt.  dal  piano
campagna  devesi  allegare  all'istanza la documentazione di cui alle
lettere a), b), ed e) dell'art. 18;
     b) per i pozzi di profondita' superiore ai  30  mt.  secondo  le
modalita' di cui all'art. 18.
   La  sanatoria  potra' essere negata in mancanza dei dati oggettivi
richiesti e in presenza di motivate ragioni di ordine  idrogeologico,
sanitario, ambientale e termale.
   I  pozzi escavati senza la prescritta autorizzazione e/o quelli ai
quali fosse stata negata la sanatoria, devono essere chiusi a cura  e
spese   del  proprietario  entro  il  termine  definito  dall'ufficio
regionale competente.
   Il  proprietario,  o  il   titolare   di   altro   diritto   reale
sull'immobile  nel  quale  esiste  il pozzo, che risulti inadempiente
all'obbligo di cui al precedente  comma  e'  soggetto  alla  sanzione
pecuniaria di importo da 1 a 10 volte quello del costo di escavazione
valutato a prezzi correnti dal competente ufficio regionale.