Art. 19. Autorizzazione all'esercizio dei pozzi I titolari dei pozzi gia' escavati senza autorizzazione devono farne richiesta, entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalita' di richiesta sono: a) per i pozzi di profondita' compresa entro 30 mt. dal piano campagna devesi allegare all'istanza la documentazione di cui alle lettere a), b), ed e) dell'art. 18; b) per i pozzi di profondita' superiore ai 30 mt. secondo le modalita' di cui all'art. 18. La sanatoria potra' essere negata in mancanza dei dati oggettivi richiesti e in presenza di motivate ragioni di ordine idrogeologico, sanitario, ambientale e termale. I pozzi escavati senza la prescritta autorizzazione e/o quelli ai quali fosse stata negata la sanatoria, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro il termine definito dall'ufficio regionale competente. Il proprietario, o il titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale esiste il pozzo, che risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma e' soggetto alla sanzione pecuniaria di importo da 1 a 10 volte quello del costo di escavazione valutato a prezzi correnti dal competente ufficio regionale.