Art. 20.
                  Risorse idriche non convenzionali
 
   La  Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei
comparti produttivi ed avviarere un corretto uso dell'acqua, promuove
l'utilizzazione  delle  risorse  idriche  non  convenzionali  ed   il
contenimento dei consumi idrici.
   Per  risorse  idriche  non  convenzionali  sono da intendersi, tra
l'altro, le acque reflue comunque trattabili.
   La riutilizzazione a fini produttivi puo' avvenire direttamente  o
indirettamente.
   L'uso  diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il
trasferimento delle acque  dal  luogo  di  trattamento  a  quello  di
utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.
   L'uso  indiretto  delle risorse idriche non convenzionali comporta
il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento  all'utenza
attraverso  i  corpi  idrici  nei  quali  viene  sversato l'effluente
trattato.
   L'uso diretto delle risorse non convenzionali nonche'  i  progetti
relativi   all'utilizzazione   delle   stesse  acque,  devono  essere
autorizzati con decreto del Presidente della Regione,  previo  parere
favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 12.