Art. 20. Risorse idriche non convenzionali La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviarere un corretto uso dell'acqua, promuove l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici. Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi, tra l'altro, le acque reflue comunque trattabili. La riutilizzazione a fini produttivi puo' avvenire direttamente o indirettamente. L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici. L'uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento all'utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'effluente trattato. L'uso diretto delle risorse non convenzionali nonche' i progetti relativi all'utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del Presidente della Regione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 12.