Art. 21. Generalita' Le norme di cui al presente articolo hanno per oggetto: a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14 comma secondo della legge 10 maggio 1976, n. 319 come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, tenuto conto delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilita' fissate dalle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del Piano regionale di risanamento delle acque; b) la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti ed indiretti, provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980.