Art. 21.
                             Generalita'
 
   Le norme di cui al presente articolo hanno per oggetto:
     a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui
agli  artt.  4  e 14 comma secondo della legge 10 maggio 1976, n. 319
come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre  1979,  n.  650,
tenuto  conto  delle  direttive del Comitato Interministeriale del 30
dicembre 1980, dei limiti di  accettabilita'  fissate  dalle  tabelle
allegate  alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e delle situazioni locali
in funzione degli obiettivi del Piano regionale di risanamento  delle
acque;
     b)  la  disciplina  degli  scarichi degli insediamenti civili di
qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti ed indiretti, provenienti
dagli insediamenti di cui alla lett.  b)  dell'art.  1  quater  della
legge 8 ottobre 1976, n. 690 e delle imprese agricole da considerarsi
insediamenti    civili,    secondo    la    delibera   del   Comitato
Interministeriale dell'8 maggio 1980.