Art. 23.
                           Scarichi a mare
 
   Lo  scarico  diretto delle pubbliche fognature nella fascia marina
costiera e' consentito solo se i liquami rispettano  i  limiti  della
tabella   A   della  legge  10  maggio  1976,  n.  319  e  successive
modificazioni e integrazioni.
   Lo scarico delle pubbliche fognature aventi le caratteristiche di-
verse  dalla  tabella  A,  e'  consentito  solo  se  allontanato, con
apposita condotta marina, dalla fascia costiera il cui uso prevalente
sia quello della balneazione.
   La distanza dello scarico  finale  della  linea  di  battigia,  il
sistema  di  spandimento  e  di ancoraggio della condotta sottomarina
saranno determinati sulla base di studi mirati a  verificare  che  le
condizioni  meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti
prevalenti siano tali da diluire e allontanare  convenientemente  gli
affluenti dalla costa.
   L'adeguamento  delle  norme di cui ai precedenti commi deve essere
attuato, ove necessario, entro due anni dall'entrata in vigore  della
presente legge.