Art. 23. Scarichi a mare Lo scarico diretto delle pubbliche fognature nella fascia marina costiera e' consentito solo se i liquami rispettano i limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni. Lo scarico delle pubbliche fognature aventi le caratteristiche di- verse dalla tabella A, e' consentito solo se allontanato, con apposita condotta marina, dalla fascia costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione. La distanza dello scarico finale della linea di battigia, il sistema di spandimento e di ancoraggio della condotta sottomarina saranno determinati sulla base di studi mirati a verificare che le condizioni meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali da diluire e allontanare convenientemente gli affluenti dalla costa. L'adeguamento delle norme di cui ai precedenti commi deve essere attuato, ove necessario, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.