Art. 25. Pubblica fognatura ed impianti di depurazione Ai fini del presente titolo si intendono per pubbliche fognature e per impianti di depurazione le opere o i complessi di opere indicati al precedente art. 15, gestiti dagli Enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.