Art. 25.
            Pubblica fognatura ed impianti di depurazione
 
   Ai fini del presente titolo si intendono per pubbliche fognature e
per impianti di depurazione le opere o i complessi di opere  indicati
al  precedente  art.  15,  gestiti dagli Enti di cui al secondo comma
dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.