Art. 26. Classificazione delle pubbliche fognature Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi: - appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero anche da insediamenti produttivi e se i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dall'emissario, rientrino nei limiti di qualita' previsti dalla tabella I; - appartengono alla seconda classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili e se i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di qualita' previsti dala tabella I.