Art. 26.
              Classificazione delle pubbliche fognature
 
   Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente
disciplina, in due classi:
    -  appartengono  alla  prima  classe,  se  convogliano   scarichi
provenienti  da  insediamenti  civili  ovvero  anche  da insediamenti
produttivi e se i liquami in ingresso all'impianto di depurazione  o,
in  assenza  di quest'ultimo, in uscita dall'emissario, rientrino nei
limiti di qualita' previsti dalla tabella I;
    -  appartengono  alla  seconda  classe,  se  convogliano scarichi
provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche  da  insediamenti
civili  e  se  i  liquami,  come sopra localizzati, non rientrino nei
limiti di qualita' previsti dala tabella I.