Art. 27 Pubbliche fognature esistenti della prima classe Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 26 che recapitano in corpi d'acqua superficiali sono soggetti alle seguenti norme: a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella III, se la fognatura e' dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge; b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella III.