Art. 27
          Pubbliche fognature esistenti della prima classe
 
   Gli scarichi delle  pubbliche  fognature  esistenti,  appartenenti
alla  prima classe di cui all'art. 26 che recapitano in corpi d'acqua
superficiali sono soggetti alle seguenti norme:
     a) entro due anni dall'entrata in vigore  della  presente  legge
dovranno  essere  adeguati  ai  limiti  di accettabilita' di cui alla
tabella III, se la fognatura e' dotata di impianto di depurazione  in
funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
     b)  entro  tre  anni dall'entrata in vigore della presente legge
dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilita' di  cui
alla tabella III.