Art. 28.
         Pubbliche fognature esistenti della seconda classe
 
   Gli  scarichi  delle  pubbliche  fognature esistenti, appartenenti
alla seconda classe di cui  all'art.  26,  che  recapitano  in  corpi
d'acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme:
     a)  entro  un  anno  dall'entrata in vigore della presente legge
dovranno essere adeguati ai limiti  di  accettabilita'  di  cui  alla
tabella  III, se la fognatura e' dotata di impianto di depurazione in
funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
     b) entro due anni dall'entrata in vigore  della  presente  legge
dovranno  essere,  comunque,  adeguati ai limiti di accettabilita' di
cui alla tabella III.