Art. 28. Pubbliche fognature esistenti della seconda classe Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 26, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme: a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella III, se la fognatura e' dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge; b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella III.