Art. 29.
       Pubbliche fognature nuove della prima e seconda classe
 
   Gli scarichi delle pubbliche fognature  che  recapitano  in  corpi
d'acqua  superficiali la cui costruzione abbia inizio successivamente
alla data di entrata in vigore della  presepe  legge,  devono  essere
conformi,  sin  dall'attivazione,  ai limiti di accettabilita' di cui
alla tabella III.