Art. 3. Norme attuative Fatte salve le competenze gia' attribuite alle Amministrazioni Provinciali della normativa vigente e quelle che ad esse saranno ulteriormente attribuite in materia dalla legislazione regionale ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 gli obiettivi di cui all'art. 2 vengono perseguiti mediante: - la programmazione, la pianificazione e l'attuazione degli interventi; - la individuazione degli usi consentiti delle acque; - la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici; - la regolamentazione dei sistemi di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee; - l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni; - l'imposizione dei limiti di accettabilita'; - il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli Enti Locali; - il controllo sulla gestione degli apprestamenti e dei servizi pubblici di igiene ambientale.