Art. 3.
                           Norme attuative
 
   Fatte salve le competenze  gia'  attribuite  alle  Amministrazioni
Provinciali  della  normativa  vigente  e  quelle che ad esse saranno
ulteriormente attribuite in materia dalla legislazione  regionale  ai
sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 gli obiettivi di
cui all'art. 2 vengono perseguiti mediante:
    - la  programmazione,  la  pianificazione  e  l'attuazione  degli
interventi;
    - la individuazione degli usi consentiti delle acque;
    - la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;
    -  la  regolamentazione  dei  sistemi  di  ricerca,  estrazione e
utilizzazione delle acque sotterranee;
    - l'organizzazione del sistema  di  controllo  degli  scarichi  e
delle immissioni;
    - l'imposizione dei limiti di accettabilita';
    -  il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli
Enti Locali;
    - il controllo sulla gestione degli apprestamenti e  dei  servizi
pubblici di igiene ambientale.