Art. 30. Scarichi fognari in suolo Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo e nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonche' di quelle emanate dalla Autorita' sanitaria locale.