Art. 30.
                      Scarichi fognari in suolo
 
   Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature  che  recapitano  sul
suolo  e nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni
di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del  4
febbraio  1977,  nonche'  di quelle emanate dalla Autorita' sanitaria
locale.