Art. 31. Gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione Gli Enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 25 sono tenuti ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i relativi regolamenti, e comunque, ad adottare nello stesso termine, limiti di accettabilita' e tempi di adeguamento per gli scarichi di insediamenti produttivi e civili che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli artt. 27, 28 e 29. Gli Enti gestori della pubblica fognatura, devono munirsi dell'autorizzazione allo scarico fognario da parte della competente Autorita' di controllo su conforme parere del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.