Art. 31.
                 Gestione delle pubbliche fognature
                   e degli impianti di depurazione
 
   Gli  Enti  gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione
di cui all'art. 25 sono tenuti ad emanare, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge i relativi regolamenti, e comunque, ad
adottare nello stesso termine, limiti di accettabilita'  e  tempi  di
adeguamento  per gli scarichi di insediamenti produttivi e civili che
recapitano  nella  pubblica  fognatura,  nel  rispetto  delle   norme
tecniche  generali  di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato
dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto  dei  termini  e  dei
limiti tabellari di cui agli artt. 27, 28 e 29.
   Gli   Enti   gestori  della  pubblica  fognatura,  devono  munirsi
dell'autorizzazione allo scarico fognario da parte  della  competente
Autorita' di controllo su conforme parere del Presidio Multizonale di
Igiene e Prevenzione.