Art. 32. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati in materia dagli Enti gestori. I titolari degli insediamenti civili nuovi che scaricano in pubbliche fognature devono munirsi dell'autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.