Art. 32.
          Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
 
   Gli   scarichi  in  pubbliche  fognature  di  insediamenti  civili
esistenti  di  qualsiasi  dimensione  sono  sempre  ammessi,  purche'
osservino i regolamenti emanati in materia dagli Enti gestori.
   I  titolari  degli  insediamenti  civili  nuovi  che  scaricano in
pubbliche  fognature   devono   munirsi   dell'autorizzazione   prima
dell'attivazione dello scarico.