Art. 38. Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione ai sensi dell'art. 15, comma primo della Legge 10 maggio 1976, n. 319 ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorita' comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantita- tive dello scarico terminale in atto e dalla indicazione della qualita' di acqua da prelevare nell'anno solare. Dovra', inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonche' ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti e alle prescrizioni della presente legge ed il relativo costo delle opere. L'autorita' comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le modalita' in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. E' fatta salva la facolta' del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.