Art. 38.
         Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione
 
   I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi
sono  tenuti  a  munirsi  dell'autorizzazione  prima  di attivare gli
scarichi medesimi.
   I titolari  degli  scarichi  provenienti  da  insediamenti  civili
esistenti  che  non  recapitano  in pubbliche fognature sono tenuti a
denunciare la loro posizione ai sensi dell'art. 15, comma primo della
Legge  10  maggio  1976,  n.  319  ed  a  presentare  la  domanda  di
autorizzazione  allo  scarico all'autorita' comunale territorialmente
competente,  in  relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi
da essa disposti.
   La  domanda  di  autorizzazione  deve  essere  accompagnata  dalla
puntuale  precisazione  delle caratteristiche qualitative e quantita-
tive dello scarico  terminale  in  atto  e  dalla  indicazione  della
qualita'  di  acqua  da  prelevare nell'anno solare. Dovra', inoltre,
essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed  il  suo
recapito,   nonche'  ove  prescritto,  il  programma  dettagliato  di
adeguamento degli  scarichi  ai  limiti  e  alle  prescrizioni  della
presente legge ed il relativo costo delle opere.
   L'autorita'  comunale  che riceve la domanda di autorizzazione del
titolare     dell'insediamento     civile     esistente,     rilascia
l'autorizzazione  salvo  che  accerti  l'esistenza  di  gravi  motivi
ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le  modalita'  in
atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. E' fatta
salva  la facolta' del titolare dello scarico di presentare soluzioni
tecniche alternative ammissibili.