Art. 39.
                Controlli ed autorizzazioni comunali
 
  L'autorita' comunale  che  riceve  la  denuncia  e  la  domanda  di
autorizzazione    e'   tenuta   a   verificare   l'effettiva   natura
dell'insediamento ai sensi dell'art. 1-quater della Legge  8  ottobre
1976,  n.  690 e della delibera del Comitato Interministeriale dell'8
maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare
del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica  dell'insediamento
stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.
   L'autorizzazione   allo   scarico   e'   rilasciata   dal   comune
territorialmente competente.
   Prima    dell'autorizzazione    definitiva,    viene    rilasciata
dall'autorita' competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico,
nel   rispetto  delle  prescrizioni  qualitative  e  temporali  della
presente legge.
   L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non  rifiutata
entro  sei  mesi  dalla  data di presentazione della relativa domanda
ritualmente documentata,  fermo  restando  il  potere  dell'autorita'
competente  di  revocare  l'autorizzazione  ope legis o di rilasciare
l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.
   In caso di mancato adeguamento ai diversi  limiti  previsti  dalle
vigenti  leggi,  dalle  norme  consortili  e  dai  Piani regionali di
risanamento,   l'autorita'   competente   e'   tenuta   a    revocare
l'autorizzazione allo scarico.