Art. 39. Controlli ed autorizzazioni comunali L'autorita' comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione e' tenuta a verificare l'effettiva natura dell'insediamento ai sensi dell'art. 1-quater della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 e della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente. L'autorizzazione allo scarico e' rilasciata dal comune territorialmente competente. Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall'autorita' competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorita' competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso. In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consortili e dai Piani regionali di risanamento, l'autorita' competente e' tenuta a revocare l'autorizzazione allo scarico.