Art. 4.
                       Modalita' di attuazione
 
   L'installazione   e  l'esercizio  degli  impianti  di  acquedotto,
fognatura e depurazione e lo smaltimento  dei  liquami  sul  suolo  e
sottosuolo  dovranno  essere  attuati  nella  stretta  osservanza dei
criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui  alla  delibera
del Comitato dei Ministri in data 4 febbraio 1977.
   Per  le modalita' di smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di
lavorazione e dai processi di depurazione  si  applica  la  normativa
statale  e  regionale  vigente  in materia di smaltimento dei rifiuti
fatta salva la specifica disciplina dettata dal  decreto  legislativo
27  gennaio  1992,  n.  19  relativamente  all'utilizzo dei fanghi di
depurazione in agricoltura.