Art. 4. Modalita' di attuazione L'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione e lo smaltimento dei liquami sul suolo e sottosuolo dovranno essere attuati nella stretta osservanza dei criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui alla delibera del Comitato dei Ministri in data 4 febbraio 1977. Per le modalita' di smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione si applica la normativa statale e regionale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti fatta salva la specifica disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 19 relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.