Art. 40. Scarichi esistenti della Classe A Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe A di cui all'art. 34 sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovra' altresi' conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata Tabella II; 2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 delle prescrizioni dell'Autorita' sanitaria locale; 3) e' ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. e una capienza inferiore a 50 posti letto o addetti, se trattasi di attivita' alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora adottino processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione sul terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). I mensionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle dell'Autorita' sanitaria locale fino all'entrata in vigore di apposito regolamento regionale.