Art. 40.
                  Scarichi esistenti della Classe A
 
   Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe A di
cui all'art. 34 sono soggetti alle seguenti norme:
    1)  nel  caso  di  recapito  in corpi d'acqua superficiali devono
essere  sottoposti  entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di
depurazione  non  inferiori  a  quelli  conseguibili  attraverso   le
operazioni   di   separazione  meccanica  dei  solidi  sospesi  e  di
digestione  anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali
pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni  caso  lo
scarico  dovra' altresi' conformarsi, nello stesso termine, ai limiti
di accettabilita' di cui alla allegata Tabella II;
    2) possono  avere  recapito  sul  suolo,  anche  adibito  ad  uso
agricolo,   nell'immediato  rispetto  delle  norme  tecniche  per  la
regolamentazione dello  smaltimento  dei  liquami  sul  suolo  e  nel
sottosuolo  di  cui  all'allegato  5  della delibera del Comitato dei
Ministri  del  4  febbraio  1977  delle  prescrizioni  dell'Autorita'
sanitaria locale;
    3) e' ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente
agli  insediamenti  aventi  una  consistenza  inferiore a 50 vani o a
5.000 mc. e una capienza inferiore a 50 posti  letto  o  addetti,  se
trattasi di attivita' alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa,
sportiva,  produttiva  o  di  servizio,  qualora adottino processi di
chiarificazione in vasca settica tradizionale o  vasca  settica  tipo
Imhoff,  seguita  da ossidazione per dispersione sul terreno mediante
sub-irrigazione  o  per  dispersione  sul  terreno   mediante   pozzi
assorbenti  o  per  percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione
con drenaggio (per terreni impermeabili).  I  mensionati  sistemi  di
trattamento  saranno  realizzati secondo le prescrizioni previste per
gli insediamenti civili della  stessa  consistenza,  dall'allegato  5
della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle
dell'Autorita'   sanitaria  locale  fino  all'entrata  in  vigore  di
apposito regolamento regionale.