Art. 41.
                    Scarichi nuovi della Classe A
 
   Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe A di cui
all'art. 34 che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e
3 dell'art. 40 sono tenuti al rispetto delle prescrizioni  ivi  indi-
cate, fin dalla loro attivazione.