Art. 42.
                  Scaricbi esistenti della Classe B
 
   Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe B di
cui all'art. 34, sono soggetti alle seguenti norme:
    1)  nel  caso  di recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno
essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della  presente
legge, ai limiti di accettabilita' previsti dalla Tabella II ed entro
3  anni  dall'entrata  in  vigore della presente legge a quelli della
Tabella III;
    2) e' ammesso lo scarico sul suolo non adibito  ad  uso  agricolo
nell'immediato  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui all'allegato 5
della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977;
    3) e' vietato lo scarico sul suolo  adibito  ad  uso  agricolo  e
negli strati superficiali di esso.
   E'  vietato  recapitare  sul  suolo e negli strati superficiali di
esso   scarichi   contenenti   sostanze   tossiche,   persistenti   o
bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
   E'  ammesso  il conferimento dei reflui a centri specializzati per
il trattamento depurativo.