Art. 42. Scaricbi esistenti della Classe B Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe B di cui all'art. 34, sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' previsti dalla Tabella II ed entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge a quelli della Tabella III; 2) e' ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977; 3) e' vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso. E' vietato recapitare sul suolo e negli strati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A. E' ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo.