Art. 44.
                          Scarichi sanitari
 
   Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti
ad  attivita'  sanitaria,  dovranno  sempre  ed  in  ogni caso essere
sottoposti a trattamento  di  disinfezione,  fin  dall'attivazione  i
primi  e,  nei  tempi  e  con  le  modalita' impartite dall'Autorita'
sanitaria, i secondi.