Art. 45.
                  Scarichi esistenti della Classe C
 
   Gli scarichi degli insediamenti  civili  della  Classe  C  di  cui
all'art. 36 sono soggetti alle seguenti norme:
    1)  nel  caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, dovranno
essere adeguati:
     - entro un anno dall'entrata in vigore della presente  legge  ai
limiti  ottenibili,  relativamente  ai  materiali  solidi, attraverso
l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali
solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1;
     - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge  ai
limiti di accettabilita' di cui all'allegata Tabella Il;
     -  entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ai
limiti di accettabilita' definitivi di cui alla allegata Tabella III;
    2) nel caso di recapito sul suolo:
     - la quantita'  massima  ammissibile  di  liquame  derivante  da
attivita'  zootecniche  che  puo' essere smaltita sul suolo agricolo,
deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q./Ha di peso vivo
di bestiame di allevamento ovvero ad un carico non superiore ai 1.000
mc.Ha/anno per  i  liquami  delle  imprese  agricole  che  esercitano
attivila'  di trasformazione e valorizzazione della produzione di cui
all'ultimo capolinea dell'art. 36;
     - qualora detti liquami recapitano sul suolo  non  agricolo,  le
quantita' massime ammissibili non devono superare la meta' dei valori
indicati  nel precedente comma. Il titolare dello scarico immesso sul
suolo non  agricolo  dovra'  presentare  almeno  una  volta  all'anno
all'Autorita'   di  controllo,  entro  il  31  marzo,  una  relazione
dettagliata e documentata sullo  stato  del  suolo,  con  particolare
riferimento  al pH, all'indice di SAR, ai metalli pesanti, ai tossici
bioaccumulabili, alla conducibilita' elettrica,  alla  struttura  del
terreno.
   E'  ammesso  il conferimento dei reflui a centri specializzati per
il trattamento depurativo.