Art. 45. Scarichi esistenti della Classe C Gli scarichi degli insediamenti civili della Classe C di cui all'art. 36 sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati: - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1; - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui all'allegata Tabella Il; - entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' definitivi di cui alla allegata Tabella III; 2) nel caso di recapito sul suolo: - la quantita' massima ammissibile di liquame derivante da attivita' zootecniche che puo' essere smaltita sul suolo agricolo, deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q./Ha di peso vivo di bestiame di allevamento ovvero ad un carico non superiore ai 1.000 mc.Ha/anno per i liquami delle imprese agricole che esercitano attivila' di trasformazione e valorizzazione della produzione di cui all'ultimo capolinea dell'art. 36; - qualora detti liquami recapitano sul suolo non agricolo, le quantita' massime ammissibili non devono superare la meta' dei valori indicati nel precedente comma. Il titolare dello scarico immesso sul suolo non agricolo dovra' presentare almeno una volta all'anno all'Autorita' di controllo, entro il 31 marzo, una relazione dettagliata e documentata sullo stato del suolo, con particolare riferimento al pH, all'indice di SAR, ai metalli pesanti, ai tossici bioaccumulabili, alla conducibilita' elettrica, alla struttura del terreno. E' ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo.