Art. 47.
                        Custodia dei liquami
 
   I  liquami  delle  imprese  agricole  di  cui all'art. 36 dovranno
essere raccolti e conservati prima dello spandimento, in pozzi neri a
perfetta tenuta o in  bacini  di  accumulo  impermeabilizzati  ovvero
impermeabili   per  la  natura  del  sito,  dimostrata  con  indagine
geologica.
   Essi saranno costruiti  e  condotti  in  modo  da  non  costituire
pericolo  per  la  salute  e  l'incolumita'  pubblica e non provocare
l'inquinamento delle acque sotterranee.