Art. 47. Custodia dei liquami I liquami delle imprese agricole di cui all'art. 36 dovranno essere raccolti e conservati prima dello spandimento, in pozzi neri a perfetta tenuta o in bacini di accumulo impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine geologica. Essi saranno costruiti e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e non provocare l'inquinamento delle acque sotterranee.