Art. 48. Contenitori per lo stoccaggio dei liquami I contenitori di cui all'art. 47 dovranno avere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti caratteristiche: - la capacita' utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi; - l'articolazione in due scomparti, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 60 giorni; - l'ubicazione, se aperti, a distanza superiore a 80 m. dagli edifici di civile abitazione, a 20 m. dai confini di proprieta' e a 300 m. dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'Autorita' di controllo, con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.