Art. 48.
              Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
 
   I contenitori di cui all'art. 47 dovranno  avere,  entro  un  anno
dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,   le  seguenti
caratteristiche:
    - la capacita' utile  complessiva  non  inferiore  al  volume  di
liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi;
    - l'articolazione in due scomparti, realizzati e condotti in modo
tale  da  garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello
spandimento, non inferiore a 60 giorni;
    - l'ubicazione, se aperti, a distanza superiore  a  80  m.  dagli
edifici  di  civile abitazione, a 20 m. dai confini di proprieta' e a
300 m. dai confini di zona agricola  e  all'interno  di  essa,  salvo
deroghe  dell'Autorita'  di  controllo, con speciale riferimento agli
insediamenti esistenti.