Art. 49.
Cautele  igienico-sanitarie  ed  ambientali  per  lo  spandimento  di
   liquami degli insediamenti di Classe C
 
   1)  Lo  scarico  sul  suolo  adibito  o meno ad uso agricolo delle
imprese  di  cui  all'art.  36  dovra'  essere  attuato  in  modo  da
assicurare  una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire
che le acque superficiali e sotterranee, il suolo  e  la  vegetazione
non subiscano degradazione o danno;
   2)  E'  vietato  lo  spandimento  di  liquami sui suoli agricoli a
coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati a essere
consumati crudi da parte dell'uomo;
   3)  Lo  spandimento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo il
cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione  animale  e'
ammesso  solo  se  i  liquami  non  contengono  sostanze  tossiche  o
bioaccumulabili;
   4) Lo spandimento sul suolo  agricolo  e'  consentito  purche'  le
immissioni  siano direttamente utili alla produzione agricola e siano
prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non degradabili;
   5) Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno  evitare  ogni
fenomeno   di   ruscellamento  all'atto  della  somministrazione  del
liquame;
   6)  Lo  spandimento  inoltre  non  dovra'  produrre  inconvenienti
ambientali  come rischi per la salute pubblica e diffusione e di aer-
osol.
   Le quantita' dei liquami per ettaro fissate dall'art. 45  potranno
essere   modificate   dalle  Autorita'  Comunali  in  relazione  alle
caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche  del  suolo  e  del
sottosuolo,  alla  natura  delle  coltivazioni,  alle caratteristiche
qualitative del liquame.
   Per quanto non previsto dalla presente disciplina,  restano  ferme
le  disposizioni  della  delibera  del  Comitato  dei  Ministri del 4
febbraio 1977, allegato 5.