Art. 49. Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento di liquami degli insediamenti di Classe C 1) Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui all'art. 36 dovra' essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno; 2) E' vietato lo spandimento di liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati a essere consumati crudi da parte dell'uomo; 3) Lo spandimento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale e' ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili; 4) Lo spandimento sul suolo agricolo e' consentito purche' le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non degradabili; 5) Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame; 6) Lo spandimento inoltre non dovra' produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione e di aer- osol. Le quantita' dei liquami per ettaro fissate dall'art. 45 potranno essere modificate dalle Autorita' Comunali in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame. Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le disposizioni della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, allegato 5.