Art. 5.
                         Piani di intervento
 
   Il conseguimento degli scopi del Piano e' di preminente  interesse
regionale e viene attuato mediante programmi di intervento secondo le
competenze  spettanti  in  materia  alla Regione, alle Province ed ai
Comuni.
   L'attivita' di pianificazione territoriale deve essere  conformata
agli  indirizzi  ed agli obiettivi del Piano regionale di risanamento
delle acque.