Art. 5. Piani di intervento Il conseguimento degli scopi del Piano e' di preminente interesse regionale e viene attuato mediante programmi di intervento secondo le competenze spettanti in materia alla Regione, alle Province ed ai Comuni. L'attivita' di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed agli obiettivi del Piano regionale di risanamento delle acque.