Art. 52. Interventi integrativi o restrittivi dell'autorita' sanitaria Le autorita' sanitarie competenti potranno adottare in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le esigenze relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.