Art. 52.
    Interventi integrativi o restrittivi dell'autorita' sanitaria
 
   Le  autorita' sanitarie competenti potranno adottare in aggiunta o
in deroga a quanto previsto dalla presente  disciplina,  specifici  e
motivati  interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le
esigenze relative agli usi potabili dell'acqua,  alla  mitilicoltura,
alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.