Art. 54. Revoca delle autorizzazioni allo scarico Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate nelle fattispecie contemplate dagli artt. 15 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per il mancato adeguamento alle presenti disposizioni. Prima di revocare l'autorizzazione l'autorita' competente al controllo, fermo l'obbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorita' competente, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.