Art. 54.
              Revoca delle autorizzazioni allo scarico
 
   Le  autorizzazioni  allo  scarico  devono  essere  revocate  nelle
fattispecie  contemplate  dagli  artt.  15 e 22 della legge 10 maggio
1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, nonche'  per  il
mancato adeguamento alle presenti disposizioni.
   Prima  di  revocare  l'autorizzazione  l'autorita'  competente  al
controllo, fermo  l'obbligo  di  applicare  le  sanzioni  pecuniarie,
assegna  un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.
Decorso tale termine senza che  l'interessato  vi  abbia  provveduto,
l'autorita'      competente,      contestualmente     alla     revoca
dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.