Art. 8. Consorzio per le aree di sviluppo industriale I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per lo sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi. Le industrie insediate all'interno degli agglomerati dei Consorzi per lo sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili. Le industrie limitrofe agli agglomerati e ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi. I Consorzi di cui al presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge devono adottare il Regolamento per la gestione dei servizi affidati. I Regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta Regionale. I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire societa' miste anche con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente terzo comma.