Art. 8.
            Consorzio per le aree di sviluppo industriale
 
   I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed
industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei  fanghi
residuati  da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la
riutilizzazione delle  acque  reflue  depurate  per  uso  industriale
afferenti  gli  agglomerati  industriali dei Consorzi per lo sviluppo
industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.
   Le industrie insediate all'interno degli agglomerati dei  Consorzi
per   lo   sviluppo  industriale  devono  allacciarsi  agli  impianti
consortili.
   Le industrie limitrofe agli agglomerati e ai  nuclei  di  sviluppo
industriale  possono,  previa  convenzione,  usufruire dei servizi di
igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.
   I  Consorzi di cui al presente articolo entro un anno dall'entrata
in vigore della presente Legge devono adottare il Regolamento per  la
gestione  dei  servizi  affidati.  I  Regolamenti  sono approvati con
provvedimento della Giunta Regionale.
   I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire societa'
miste anche con le ditte  operanti  nella  gestione  dei  servizi  di
igiene  ambientale  cui  possono  partecipare  le industrie di cui al
precedente terzo comma.